(massima n. 1)
La scrittura privata autenticata contiene la contestuale documentazione di due atti che rimangono distinti, essendo l'uno privato, l'altro pubblico. L'invaliditą, la simulazione o l'inesistenza giuridica del primo non si riflette sulla validitą e inesistenza dell'altro, poiché l'autenticazione non implica un accertamento in ordine alla natura o al contenuto dell'atto privato, ma attesta solo il fatto dell'autentica e contestuale sottoscrizione.