(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 c.p., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontą idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresģ tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico).