(massima n. 1)
In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art. 485 c.p. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale da modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).