(massima n. 1)
Il bene tutelato dal reato ex art. 485 c.p., č costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinitā ed integritā; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale.