(massima n. 1)
In tema di reati di falsitą in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 c.p., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo.(Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualitą di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p., al beneficiario che aveva presentato all'incasso un assegno falsificato).