(massima n. 2)
La girata di un assegno bancario in favore di istituto di credito, che, alla stregua della lettera del documento, risulti «piena» e non «per l'incasso», legittima l'istituto medesimo all'esercizio del credito nomine proprio, onde permanendo in tal caso la destinazione del titolo alla circolazione, l'eventuale falsificazione della girata al banchiere č punibile non a norma dell'art. 485, bensģ a norma dell'art. 491 c.p.