(massima n. 1)
Colui che emette un assegno bancario, falsificando la firma del titolare del conto corrente risponde del delitto di falso previsto agli artt. 485 e 491 c.p. e non anche di quello di emissione di assegno senza autorizzazione. Ciò perché l'agente, ricorrendo alla falsificazione, si avvale del rapporto che lega il titolare del conto all'istituto di credito, ossia dell'autorizzazione del trattario, mentre il reato di cui all'art. 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386, non diversamente dall'art. 116, n. 1 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, postula che l'emittente apponga la firma propria sul titolo, senza essere legato all'istituto di credito dal rapporto di conto corrente.