(massima n. 1)
L'autenticitā dei titoli di credito trasferibili mediante girata č tutelata penalmente in vista del pericolo che la loro irregolare circolazione possa ledere anche diritti diversi da quelli dei loro originari negoziatori. Pertanto non vale ad escludere la punibilitā del falso il fatto che l'agente si sia servito dell'assegno con la firma apocrifa allo scopo di sventare un tentativo di truffa ai suoi danni.