(massima n. 1)
La legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Pertanto, l'invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratta di vizi formali che rendono l'atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratta di vizi che lo rendono annullabile o nullo. Ne deriva che il documento, perché sia insuscettibile di protezione penale, deve essere privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo. (Nella specie si trattava di un testamento olografo le cui disposizioni erano colpite da nullità ex art. 692 codice civile abrogato).