(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione della condotta di uso, rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 c.p., assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non giā quella dell'atto documentato. Ne consegue che l'uso del documento č penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento, e dunque dell'oggetto rappresentativo, quale che sia il significato che intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che, ai fini del reato in questione, costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi, convenuto in un giudizio civile per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto, si difenda nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore).