(massima n. 1)
Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsitą su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilitą materiale o morale che l'agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l'esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilitą di realizzare il risultato avuto di mira).