(massima n. 1)
L'accordo tra emittente e prenditore di non riempire e negoziare l'assegno prima di una certa data, in quanto nullo, non è suscettibile di produrre gli effetti giuridici in esso contemplati e, cioè, di obbligare il prenditore ad utilizzare l'assegno nella data pattuita, anziché in quella di effettiva emissione. Tale nullità si riflette sulla configurabilità dell'abuso, costituente il nucleo essenziale del delitto di cui all'art. 486 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco); infatti, nessuna lesione al bene giuridico (rappresentato dalla pubblica fede) può derivare dall'apposizione sull'assegno della data di effettiva emissione del titolo e dalla immediata utilizzazione di esso, giacché il completamento e la messa in circolazione dell'assegno non realizza una immutazione di effetti giuridici validamente pattuiti fra traente e prenditore (essendo appunto nullo il correlativo accordo) ma è collegabile alla natura ed alla funzione tipica dell'assegno, così come normativamente disciplinato. Non ricorre, pertanto, il reato di abuso di foglio in bianco nel fatto del prenditore di un assegno che, in violazione dell'accordo intercorso col traente, lo metta all'incasso, apponendovi una data diversa da quella pattuita.