(massima n. 1)
Integra la ipotesi delittuosa di falsitą in foglio firmato in bianco il comportamento di colui che, tradendo la fiducia di chi gli ha rilasciato un assegno bancario senza indicazione del nome del prenditore e con l'intesa che il ricevente vi avrebbe apposto il proprio, lo riempia con il nome di terza persona. Invero il riempimento del titolo con nome di altro soggetto pone l'emittente nella condizione di non poter opporre a costui le eccezioni personali di cui all'art. 25 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che avrebbe viceversa potuto far valere nei confronti del prenditore.