(massima n. 1)
L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 482 c.p., pur costituendo una figura autonoma di reato e non una ipotesi attenuata di quello previsto dall'art. 476 c.p., si differenzia da quella presa in considerazione in quest'ultimo articolo esclusivamente per la diversitą del soggetto attivo del delitto. Ne consegue che, anche quando il reato di cui all'art. 476 cpv. c.p. sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la qualitą di fede privilegiata dell'atto costituisce un'aggravante che, in presenza di eventuali attenuanti, non si sottrae al giudizio di valenza.