(massima n. 1)
La condotta di chi, previa presentazione di una falsa denuncia di smarrimento di una carta d'identitą intestata ad altro soggetto, ottenga poi il rilascio di un duplicato della medesima, recante la propria fotografia ed i propri connotati fisici, dą luogo alla configurabilitą del reato di cui all'art. 483 c.p. (falsitą ideologica commessa dal privato in atti pubblici), per quanto riguarda la falsa denuncia di smarrimento; del reato di cui agli artt. 48 e 476 c.p. (falso materiale in atto pubblico commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale), per quanto riguarda la formazione del c.d. cartellino con le false sembianze ed i falsi connotati fisici dell'apparente intestatario; del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p. (falso ideologico in certificazione amministrativa, sempre commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale), per quanto riguarda il rilascio, a seguito della suddetta formazione del cartellino, della nuova carta d'identitą.