(massima n. 1)
Ai fini di stabilire l'esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sé decisivo l'eventuale vantaggio che arriva al privato dell'accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale: ciò che conta è sempre e soltanto l'esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.