(massima n. 1)
La supposizione dell'agente che la difformitą tra copia e originale limitata alla riproduzione di firme inesistenti possa rientrare tra le imperfezioni meramente formali inidonee ad impedire un giudizio di sostanziale conformitą, integra un errore sulla reale portata della disposizione dell'art. 478 c.p., come tale non scusabile.