(massima n. 1)
La norma contenuta nell'art. 478, comma primo, c.p. punisce la formazione ed il rilascio in forma legale della pretesa copia di un atto inesistente, sicché l'autenticazione del pubblico ufficiale e cioè la falsa attestazione di conformità costituisce elemento integrativo della fattispecie delittuosa e non l'autonoma figura delittuosa di cui all'art. 476 stesso codice. Poiché la falsificazione di un atto è causa di nullità e non di inesistenza giuridica, nel caso in cui l'originale sia stato falsamente formato e successivamente riprodotto in copia, il fatto non può ricondursi sotto la previsione normativa dell'art. 478 c.p., che punisce la creazione artificiosa della copia di un originale solo supposto, perché tale previsione postula che l'originale sia «supposto» esistente e che quindi in realtà non esista, bensì sotto la previsione della norma che punisce la falsificazione dell'originale. La riproduzione fotografica di un falso originale ben può essere considerata prova della contraffazione del documento riprodotto allorquando la riproduzione stessa riveli la precedente materiale formazione di un falso originale completo in tutti i suoi elementi, compresa la sottoscrizione, e quindi munito di tutti i requisiti di individuazione e di contenuto propri dell'atto falsamente creato e successivamente riprodotto in copia.