(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 478 c.p. č sufficiente che l'autenticazione avvenga ad opera di pubblico ufficiale cui sia riconosciuto dall'ordinamento il potere di autenticazione, a nulla rilevando che egli abbia competenza specifica a rilasciare copia autentica soltanto degli atti esistenti nel proprio ufficio, perché anche l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale incompetente contribuisce a dare all'atto supposto esistente ed alla sua copia parvenza di legalitā e quindi idoneitā ad ingannare la pubblica fede.