(massima n. 1)
Agli effetti del reato di cui all'art. 478 c.p. il «rilascio» implica che la copia esca dalla sfera individuale dell'autore, per fatto volontario di questo, in modo che essa cominci a produrre nei rapporti esterni quell'efficacia probatoria che è attribuita alle copie autentiche vere. Sicché commette il reato predetto il segretario comunale che rilasci copie del verbale di una seduta del consiglio comunale difformi dall'originale per farle affiggere all'albo pretorio ed inoltrarle poi agli organi di controllo.