(massima n. 1)
Mentre l'atto pubblico di cui all'art. 476 c.p. è destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dallo stesso autore del documento o da lui percepito o attestato, o che comunque costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per i terzi, il certificato amministrativo è caratterizzato da ciò, che la sua funzione probatoria deriva dal contenuto di altri atti pubblici preesistenti.