(massima n. 1)
In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni gią documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti gią documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l'erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa).