(massima n. 1)
Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Le figure criminose rispettivamente prevista dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l'oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all'art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero. Per converso, il reato di cui all'art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato non occorre un'effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.