(massima n. 1)
Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, č direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone gią realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, pił specificamente, gią apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto correttamente applicato l'art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l'offerta in vendita).