(massima n. 1)
Integra reato di cui all'art. 473 c.p. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato č la fede pubblica e quello tutelato dal secondo č il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come č comprovato dalla procedibilitā a querela di parte. (Nel caso di specie, č stata ritenuta la configurabilitā del reato di cui all'art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali ).