(massima n. 1)
Ai fini della tutela di cui all'art. 473 c.p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dall'ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietą industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. (Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validitą in Italia del marchio «Louis Vuitton», del quale era stata accertata la contraffazione e l'apposizione su articoli in commercio).