(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) non č sufficiente la mera possibilitā di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma č necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio.