(massima n. 1)
Il reato di falso punito dall'articolo 473 c.p. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall'articolo 2593 c.c., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettata. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell'articolo 473, secondo comma, c.p. (Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento).