(massima n. 1)
In tema di costruzione abusiva, tanto nella situazione normativa vigente, come in quella antecedente all'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non č consentito al giudice, in caso di condanna per il reato di costruzione in assenza o in totale difformitā della concessione, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, anche se giā ordinata dal sindaco. Il giudice ordinario non ha, infatti, il potere di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive, dovendo essere configurato la disposizione dell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, che impone al giudice, con la sentenza di condanna, l'obbligo di ordinare la demolizione dell'opera quando, acquisito il bene al patrimonio comunale a seguito di mancata ottemperanza dell'interessato nel termine previsto (novanta giorni), dall'ingiunzione di demolizione fatta dal sindaco, l'autoritā amministrativa (comunale in via primaria e regionale in via sostitutiva) sia rimasta inerte in ordine alla demolizione dell'opera (in assenza di deliberazione del consiglio comunale che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento della stessa, sempre che essa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali) e a maggior ragione quando nessun provvedimento sia stato adottato, come disposizione avente carattere di supplenza, prevista per ovviare all'inerzia dell'autoritā amministrativa con lo scopo di rendere ineludibile ab externo la tutela dell'assetto edificatorio, che non immuta il quadro di riserva istituzionale alla pubblica amministrazione della competenza in materia.