(massima n. 1)
L'ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell'art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985, poiché l'art. 7 della stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall'art. 17, lett. a), L. 28 gennaio 1977, n. 10 trasfusi con modifica nelle lettere b), c) dell'art. 20, L. n. 47 citata. Né è applicabile l'art. 165 c.p., circa l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, poiché la materia è disciplinata autonomamente. L'art. 7 citato ha cioè una sua regolamentazione e rientra nella eccezione, prevista dall'art. 165 stesso, che esclude il caso in cui «la legge disponga altrimenti».