(massima n. 1)
In materia edilizia, il giudice, nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 20, lett. b), L. 28 febbraio 1985, n. 47, ben può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, atteso che l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non essendovi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisce conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.