(massima n. 2)
In tema di reati doganali, l'art. 562. lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 c.p.