(massima n. 1)
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.