(massima n. 1)
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile: perché proprio l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio.