(massima n. 1)
Il divieto, stabilito dall'art. 164 c.p., di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti per i quali tali condanne furono emesse siano divenuti estranei alla sfera dell'illecito penale. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, conseguente alla depenalizzazione di una norma, non può in alcun modo influire sulla prognosi negativa di ravvedimento effettuata presuntivamente dalla legge, osservando ancora che se un soggetto ha violato più volte i precetti penali è poco plausibile la previsione che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, e ciò se pur il legislatore, in epoca successiva, abbia abrogato le norme di legge in base alle quali era stata pronunciata condanna).