(massima n. 1)
Nell'ipotesi di irrogazione congiunta di una pena detentiva, non superiore ai limiti previsti dall'art. 163 c.p., e di pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, astrattamente convertita ai sensi dell'art. 135 c.p., priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso ai limiti indicati nel predetto art. 163. (Nella fattispecie, in applicazione del predetto principio, è stata annullata la sentenza emessa ex art. 444 nuovo c.p.p., con cui era stata concessa la sospensione condizionale nonostante che la pena detentiva e pecuniaria patteggiata superasse nel complesso il limite massimo previsto dalla legge).