(massima n. 1)
Alla base dell'istituto della sospensione condizionale della pena si rinvengono principi che costituiscono un vulnus alla funzione retributiva della pena, nel senso che nell'applicazione di esso la detta funzione si affievolisce sino ad assumere esclusivamente contorni di indole utilitaristica connessi all'esigenza di sottrarre l'interessato all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere. L'istituto persegue quindi solo finalitą di prevenzione speciale, posto che si ritiene che la condanna non eseguita costituisca una remora per il condannato, per la prospettiva che, in caso di ulteriore commissione da parte sua di condotte illecite, la natura retributiva della pena riassumerebbe il suo ruolo, momentaneamente stemperato dal ricorso all'istituto.