(massima n. 1)
Non sussiste alcuna contraddittorietą nella motivazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattandosi di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri. La scelta di concedere l'uno o l'altro beneficio, avendo come presupposto l'apprezzamento di elementi di fatto, č rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata, č incensurabile in sede di legittimitą.