(massima n. 1)
Il presupposto per l'applicabilitā della sospensione condizionale della pena č che la pena inflitta debba essere ancora, in tutto o in parte, espiata. In mancanza di detto presupposto, quindi (come si verifica quando la pena inflitta sia giā stata espiata in prevenzione), la concessione del beneficio va considerata illegittima e, pertanto, eliminata, ove sul punto vi sia stata impugnazione dell'imputato, avendo egli un interesse giuridicamente apprezzabile a tale eliminazione.