(massima n. 1)
L'art. 57 cpv. della L. 24 novembre 1981, n. 689, dispone che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Ne deriva che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non č ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.