(massima n. 1)
La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilitā della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entitā della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non č concedibile e diviene quindi revocabile.