(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, poiché la sopravvenuta abolitio criminis, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, č possibile una nuova concessione del beneficio pur dopo che lo stesso sia stato gią concesso con due precedenti sentenze di condanna, di cui una riguarda un fatto non pił costituente reato.