(massima n. 1)
Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per pił di due volte, non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne, a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.