(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.L.vo n. 274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.