(massima n. 1)
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può mai risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; tuttavia, tale pregiudizio non può ritenersi costituito dall'impossibilità di riservare il beneficio per l'ipotesi di future eventuali condanne più gravi. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la concessione — non richiesta — da parte del giudice di merito della sospensione condizionale della pena).