(massima n. 1)
In caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p., vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.