(massima n. 1)
La prescrizione del reato è interrotta anche dall'atto processuale nullo, sempre che lo stesso costituisca esercizio dell'azione penale, sempre cioè che lo stesso comprovi la volontà dello Stato di perseguire l'illecito penale. Consegue che il decreto di citazione, che manifesta appunto tale volontà, anche se dichiarato nullo per irregolarità della sua notifica, non può essere ritenuto privo di efficacia interruttiva.