(massima n. 1)
Qualsiasi atto dal quale possa desumersi il persistere della volontą punitiva dello Stato deve considerarsi atto interruttivo della prescrizione: pertanto, sono atti interruttivi anche i decreti di citazione per i successivi gradi di giudizio e le sentenze di condanna anche soltanto confermative di precedenti sentenze, ad essi conseguenti.