(massima n. 1)
Al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre aver riguardo a quello dell'emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 c.p. e non a quello della sua eventuale notificazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche evidenziato che non tutti gli atti considerati nel secondo comma dell'art. 160 c.p. sono recettizi).