(massima n. 1)
In materia di reati fiscali assume efficacia interruttiva della prescrizione dei reati, ex art. 160 c.p., qualunque attivitą nel corso della quale gli uffici finanziari o la guardia di finanza prendono formalmente cognizione del reato, constatandolo o accertandolo, poiché deve ritenersi che l'uso dei due termini sia equivalente in riferimento all'attivitą di rilevazione delle violazioni tributarie. L'atto di contestazione o di accertamento non ha natura recettizia e, di conseguenza, non č necessario che sia notificato agli interessati per il conseguimento dell'effetto interruttivo suddetto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione tributaria redatto dal centro servizi imposte dirette sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione).